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Congedo per la malattia del figlio: l’avvocato risponde ai genitori

Gli asili sono il paradiso dei germi, i bambini si ammalano in continuazione, e sono noti per trasmettere i loro aggressivissimi bacilli a qualsiasi membro della famiglia. Quindi, a meno di non avere uno squadrone di babysitter pronte a entrare in azione, potrà succedervi di trovarvi con un bambino malato e nessuno che possa prendersene cura se non voi.

Per fortuna la legge ha previsto anche questa possibilità, e vogliamo riportare l’intervista ad Eugenia Barone Adesi, avvocato che si occupa di diritto del lavoro e di famiglia, per saperne di più sul congedo per malattia del figlio.

Dove viene regolata la possibilità di usufruire di un congedo per la malattia del figlio?

La disciplina prevista per i congedi del genitore il cui figlio si ammali è contenuta nel Decreto legislativo 151/2001 che, agli articoli 47 e ss., si occupa della questione.

Ci sono distinzioni per età?

Se il bambino ha meno di tre anni, i genitori possono alternativamente (dunque non possono usufruire del permesso contemporaneamente) astenersi dal lavoro durante la malattia del figlio, senza limiti.

Se i bambini malati sono due in contemporanea?

Il genitore, per usufruire del congedo, rilascia una dichiarazione attestante che l’altro genitore non sta usufruendo a sua volta del congedo per la malattia dello stesso figlio (dunque, in presenza di due figli contemporaneamente malati, è ipotizzabile che entrambi i genitori usufruiscano del congedo).

Dopo i 3 anni cosa cambia?

Una volta che il bambino abbia raggiunto i tre anni di età, e fino agli otto, i genitori godono di cinque giorni all’anno di astensione dal lavoro per malattia di ciascun figlio. Tali congedi spettano, secondo queste modalità e limiti, anche se l’altro genitore non ha diritto.

Sono congedi retribuiti, anche solo parzialmente?

No, la legge non lo prevede: in tali periodi, il genitore non percepisce retribuzione (salvo che i contratti collettivi non prevedano clausole di maggior favore). Unica eccezione sono i pubblici dipendenti che, se il bambino ha meno di 3 anni, per i primi 30 giorni di assenza per malattia del figlio all’anno, usufruiscono dell’intera retribuzione

Come si attiva il congedo?

Sarà compito del medico curante (di base o comunque del SSN) inviare in via telematica (così come anche per i certificati di malattia dei lavoratori) all’INPS il certificato che attesta lo stato morbigeno del minore e l’Istituto, a sua volta, inoltrerà la comunicazione al datore di lavoro.

Bisogna essere reperibili?

Contrariamente all’ipotesi nella quale sia il lavoratore a stare male, quando si usufruisce di congedo per malattia del figlio, non si è sottoposti agli orari di “reperibilità per visita fiscale”.

Se sono in ferie e mio figlio si ammala, perdo il periodo o posso chiedere di sostituirlo con il congedo?

In un caso sì: la malattia del bambino che determini ricovero ospedaliero interrompe il periodo di ferie del genitore che, secondo l’interpretazione della norma offerta dalla Circolare ENPAM del 29.07.200, potrà usufruire dei congedi per malattia.

Come incidono questi periodi su ferie, contributi e simili?

É stabilito che i periodi di congedo innanzi descritti siano computati ai fini dell’anzianità di servizio, ma non ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima o della gratifica natalizia. Detti periodi non sono conteggiati per il raggiungimento dei limiti di permanenza delle liste di mobilità (mentre si calcolano per il limite minimo per beneficiare dell’indennità di mobilità). Detti periodi sono inconciliabili con i periodi di congedo per maternità. Mentre si usufruisce dei congedi per malattia, la lavoratrice in mobilità può rifiutare l’offerta di lavoro senza subire la cancellazione dalle liste di mobilità.

Per i contributi invece?

Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, al genitore spetta la contribuzione figurativa (contributi che non vengono effettivamente pagati né dal lavoratore, né dal datore di lavoro ma determinano comunque il conteggio ai fini dell’anzianità contributiva). Dal 3° all’8° anno di vita determinano una contribuzione parametrata sull’assegno sociale (salvo integrazioni da parte del lavoratore stesso).

Cosa cambia nel congedo per malattia del figlio in caso di adozioni e affido?

Nel caso di adozioni ed affidamenti, il congedo per malattia si applica, ma il genitore può astenersi dal lavoro durante la malattia del figlio finché questo compia sei anni. Tra i sei e gli otto, invece, i genitori dispongono di cinque giorni all’anno. Se, al momento dell’adozione, il minore ha tra i sei ed i dodici anni, il congedo è fruibile (nel limite di cinque giorni all’anno), nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

Cosa fare in caso il datore di lavoro si opponga al congedo?

Vero, ma bisogna conoscere i propri diritti e farsi valere. La legge stabilisce infatti che il soggetto che ponga ostacoli alla fruizione del congedo per malattia del figlio sia punito con la sanzione amministrativa dai circa 500 € ai circa 2.500 €.

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